1. È istituita l'associazione dei professionisti delle attività motorie e sportive, degli allenatori e preparatori fisici e atletici, degli specialisti dell'attività motoria per il benessere e dei manager delle attività motorie e sportive, di seguito denominata «associazione».
2. L'associazione ha natura di diritto privato, è costituita su base volontaria ed è riconosciuta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
3. Gli organi ed i compiti dell'associazione sono disciplinati da un apposito statuto adottato dalla stessa associazione in conformità alla legislazione vigente in materia.
4. I soggetti iscritti all'associazione sono distinti in quattro elenchi corrispondenti alle professioni di:
a) professionista delle attività motorie e sportive;
b) allenatore e preparatore fisico e atletico;
c) specialista dell'attività motoria per il benessere;
d) manager delle attività motorie e sportive.
5. L'iscrizione all'associazione è subordinata alla verifica da parte della stessa associazione del possesso dei requisiti previsti all'articolo 4 per l'esercizio di ciascuna delle professioni di cui al comma 4 del presente articolo.
6. L'associazione è tenuta a rendere noti al pubblico gli elenchi contenenti i nominativi dei professionisti iscritti, nonché a rilasciare periodicamente agli
a) al possesso dei requisiti professionali;
b) all'aggiornamento professionale;
c) al rispetto delle regole etiche nello svolgimento dell'attività professionale.
7. L'associazione è strutturata e articolata su base provinciale, tenuto conto delle specifiche necessità delle categorie di professionisti rappresentate.